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VIAGGI NOSTOP_VACANZA
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA MOD.04081 ed.06.06 INDICE Definizioni + pag. NOTA INFORMATIVA Relativa al trattamento di dati personali 2 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA ................................................................................................3 CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA: ASSICURAZIONE ASSISTENZA-PRESTAZIONI ........6 ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE .............................................................................8 ASSICURAZIONE BAGAGLIO ..............................................................................................................9 INTEGRAZIONI: ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO ........................10 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ..................................................................................12 ASSICURAZIONE DEL PASSEGGERO DI AEROMOBILI CONTRO GLI INFORTUNI INVOLO13 ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO .................................................................................... 14 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ..................................................................................................15 ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO ....................................................................................16 MODULO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO ....................................................................................17 COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE ........................................................................................ 19 |
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pag 2 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152). INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Gestione.Reclami@europassistance.it relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e corda che permane la competenza esclusiva de tà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Privacy), La informiamo che: 1. mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; c. eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi; 2. il trattamento dei Dati è: gestione della Polizza assicurativa (1.a), ; b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c); 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari : a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, i al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati. |
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Pag 3 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA DEFINIZIONI Assicurato: la persona fisica residente in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Assistenza stragiudiziale: l'attività svolta, al di fuori di una procedura giudiziale, allo scopo di comporre una vertenza ed evitare il ricorso al Giudice. Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. Centrale Operativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Compagno di viaggio: persona assicurata e iscritta al stesso. Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Contravvenzione: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda. Danno extracontrattuale: il danno subito in conseguenza d i un fatto illecito causato da terze persone. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o se esiste non ha alcuna relazione con l'accaduto. Decorrenza e Durata: per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Modulo di Polizza. Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa. Delitto colposo: il reato commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina. I delitti colposi sono solo quelli espressamente previsti come tali dalla Legge penale e commessi senza volontà né intenzione di commettere alcun reato. Delitto doloso: il reato commesso volontariamente da un soggetto ed il cui risultato è stato previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Difensore: il legale al quale è stato direttamente conferito dal Cliente un mandato alle liti in un procedimento giudiziario sia civile che penale. Estensione territoriale: si intendono i Paesi, indicati nel Modulo di Polizza, ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite. Si dividono in tre gruppi: A) ITALIA: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. B) EUROPA: i paesi del gruppo A) ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (esclusi i Monti Urali),, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. C) MONDO: i paesi del gruppo B) e tutti i restanti Paesi del mondo. Paesi esclusi: Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152). Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente. Fatto illecito: qualunque fatto dell'uomo, diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico. Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato. Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Garanzia: l'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio. Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Invalidità permanente: la perdita definitiva, a se-guito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. |
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Pag 4 Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio. Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie. Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio. Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista. Medico Curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato il paziente. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato, riportante le prestazioni e le garanzie scelte nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante. Pericolo di vita: quando previa valutazione da parte dei medici di Europ Assistance, in contatto con i medici curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l'evento morte. Polizza: il documento contrattuale composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Modulo di Polizza allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente. Premio: la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni. Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Centrale Operativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio. Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Reato: la violazione di una norma penale. A seconda della pena prevista il reato si distingue in delitto o contravvenzione. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Scippo: la fattispecie penale prevista dal combinato disposto agli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell'Assicurato. Spese di giustizia: tutte le spese legali liquidate Spese di soccombenza: tutte le spese del processo che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte che ha vinto la causa. Transazione: l'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una già iniziata. Vertenza contrattuale: la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti. Viaggio: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato. GENERALE Art. 1. OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA Le prestazioni e le garanzie della presente Polizza sono dovute in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente se verificatisi in località distanti più di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato stesso. Le prestazioni sono dovute in seguito ad infortunio o malattia e sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti. Condizione necessaria per l'operatività della garanzia spese di annullamento viaggio è che la Polizza sia sottoscritta tassativamente il giorno di iscrizione al viaggio o di conferma da parte dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi o acquisto/prenotazione della biglietteria aerea. Art. 2. DURATA E PROROGA La durata della Polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Modulo di Polizza. Se il Contraente ha scelto la durata annuale, tra le parti si conviene che, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata AR inviata all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno. Se il Contraente non paga il premio annuale, le prestazioni e le garanzie della polizza restano sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze inizialmente stabilite ed il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti. Art. 3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere |
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Pag 5 qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile. Ar t. 4. ESCLUSIONI Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c. dolo dell'Assicurato; d. tentato suicidio o suicidio; e. uso di imbarcazioni a motore per tutte le attività sportive (sia a titolo dilettantistico che ricreativo che professionale) con l'esclusione dello sci nautico (esclusi i salti dal trampolino) e della pesca; f. malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; g. malattie croniche h. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, kite-surfing; sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; i. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni; l. espianto e/o trapianto di organi. m. malattia in atto al momento della partenza per il viaggio n. eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite e applicazioni di carattere estetico Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Art. 5. SEGRETO PROFESSIONALE o professionale nei confronti di Europ Assistance i medici che lo hanno visitato prima o del sinistro stesso. Art. 6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza. Art. 7. SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo ininterrotto di oltre novanta giorni, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti novanta giorni non sono dovute, salvo diversa indicazione riportata nel Modulo di Polizza. Art. 8. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. Art. 9. ESCLUSIONE DI COMPENSAZ IONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 10. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 11. STIPULAZIONE E/O COESISTENZA CON ALTRE POLIZZE L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Polizze da Lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance ex articolo 1910 del Codice Civile. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all'Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui richiedesse l'intervento di un'altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza sa ranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Art. 12. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto. Art. 13. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati e non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in Polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 14. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 15. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente/Assicurato. Art. 16. PERIODO DI PRESCRIZIONE Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinis tro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. Art. 17. LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA E GIURISDIZIONE Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art. 18. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge. Art. 19. VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla Stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà |
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Pag 6 calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese. Art. 20. PERSONE NON ASSICURABILI Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco- depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. 1.10 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" riportato nelle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Art. 21. LIMITI DI ETÀ Relativamente alla polizza di durata annuale che preveda e di età non superiore ai 70 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA 1. CONSULENZA MEDICA Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico. 2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. 3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato. 4. RIENTRO SANITARIO Qualora, in seguito ad infortunio o malattia l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l'aereo sanitario; - l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il rientro sanitario d a paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Massimale In caso di Polizza Famiglia o di Polizza Gruppo, qualora il sinistro coinvolga più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma; - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. 5. RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), i medici della Centrale Operativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico i costi: fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia; fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'estero. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di soggiorno del compagno di viaggio. 6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti: - fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia; - fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'estero. 7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale |
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Pag 7 Operativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di soggiorno del familiare. 8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di soggiorno del familiare accompagnatore. 9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. 10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di cinque giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100,00 giornaliere per Assicurato ammalato/infortunato. In caso di polizza annua, il massimale complessivo annuo per nucleo è di Euro 600,00 fermo restando il massimale per sinistro e per Assicurato ammalato/infortunato di Euro 120,00. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. 11. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. Massimale I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative. 12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00. Massimale: Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 250,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. Sono esclusi dalla prestazione: - i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato; - i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione. Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. 13. RIENTRO ANTICIPATO Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Centrale Operativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo in Italia, dove avverrà la sepoltura. Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso. Sono esclusi dalla prestazione: - i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Obblighi dell'Assicurato L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione originale relativa alle informazioni richieste. 14. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Centrale Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto. 15. INFORMAZIONI SANITARIE La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere, le seguenti informazioni relative al paese nel quale intende recarsi: - vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate; - rischi sanitari e alimentari; - precauzioni igienico-sanitarie; potrà contattare la Centrale Operativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste. 16. INFORMAZIONI TURISTICHE La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere, le seguenti informazioni relative al paese nel quale intende recarsi: - documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto; - formalità valutarie; - situazione socio-politica del paese; - indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all'estero; potrà contattare la Centrale Operativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste. 17. EURA CONSIGLIA La prestazione è fornita dalle 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere delle indicazioni su luoghi da visitare, eventi da non perdere e altre curiosità o informazioni relative alla città nella quale intende recarsi, potrà contattare la Centrale Operativa che |
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Pag 8 nel giro di massimo 5 giorni lavorativi fornirà tutte le informazioni richieste. La Centrale Operativa provvederà a recapitare la documentazione Eura Consiglia nella modalità da richiesta territorio nazionale). Il data base di Eura Consiglia contiene più di 1000 città distribuite sui quattro continenti, qualora le informazioni verranno fornite informazioni sulla Provincia, sulla Regione/Contea oppure sulla Nazione di riferimento. In caso di Polizza Gruppo la prestazione è fornita solo per il Contraente o il primo Assicurato della polizza. 18. ANTICIPO CAUZIONE PENALE Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. Massimale Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. Sono esclusi dalla prestazione - il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato; - il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione. Obblighi dell'Assicurato L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali Massimale Europ Assistance anticiperà per conto dell'Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all'equivalente in valuta locale di Euro 5.000,00. Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 5.000,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 5.000,00 euro. Sono esclusi dalla prestazione: - il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato; - il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione. La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance. Obblighi dell'Assicurato L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio o nelle 24 ore successive al rientro del viaggio o alla scadenza della polizza, la Centrale Operativa provvederà ad inviare 24 ore su 24, compresi i giorni festivi: - un fabbro a seguito di: a. furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa; b. furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa; - un idraulico a seguito di: a. 1. allagamento o infiltrazione; 2. mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico; Sono esclusi dalla prestazione - i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; - l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico; Sono esclusi dalla prestazione - il trabocco dovuto a rigurgito di fogna; - tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato. - un elettricista a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente; Sono esclusi dalla prestazione: - tutti gli interventi richiesti a fronte di: corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; - guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore; Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Sono esclusi dalla prestazione: Tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato. La prestazione non è fornita nel caso di Polizza Gruppo. Per poter usufruire della prestazione è necessario che ente una persona indicata ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE Qualora l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso. Massimale: Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il |
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Pag 9 Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza in Italia di Euro 500,00 ed all'estero dell'importo previsto a tale titolo nel Modulo di Polizza, per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa. In caso di Polizza Famiglia, fermo restando il massimale pro capite sopra indicato, il massimale annuo per nucleo si intende anch'esso prestato fino alla concorrenza massima di quanto previsto a tale titolo nel Modulo di Polizza, indipendentemente dal numero dei componenti la Famiglia stessa. In caso di Polizza Gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di Polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Europ Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di Polizza. Nei massimali indicati sono comprese: - le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 0,50% del massimale sottoscritto in polizza per un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 500,00 al giorno per Assicurato; - le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 0,50% del massimale sottoscritto in polizza per un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 500,00 per Assicurato; - le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato; qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, entro il limite del 10% del massimale previsto nel Modulo di Polizza con il limite massimo di 1.500 Euro. Franchigia: Il rimborso viene effettuato per ogni singolo sinistro applicando una franchigia fissa e assoluta di Euro 50,00. Tale franchigia non sarà applicata alle sole spese imputabili al ricovero ospedaliero. Sono escluse dalla garanzia: - tutte le spese sostenute dall'Assicurato, qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso; - le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); - le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici; le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; - le visite di controllo in Italia conseguenti a malattie iniziate in viaggio. Obblighi dell'Assicurato: In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Centrale Operativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) ed indicando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Polizza; - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito; - in caso di ricovero, copia della cartella clinica; - originali delle ricevute per le spese sostenute; - prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati. Criteri per la liquidazione del danno: In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 1. Assicurazione bagaglio ed effetti personali Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto. Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante dalla stazione di partenza a quella d'arrivo in Italia, alla conclusione del viaggio. Massimale: La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di Euro 500,00 per le polizze con estensione territoriale dei gruppi A e B (vedi pagina 4) e di Euro 750,00 per quelle del gruppo C, per sinistro e per periodo di validità della Polizza. Fermo restando l'indicazione di un massimale diverso nel Modulo di Polizza. In caso di furto, rapina, scippo, o smarrimento di Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00. Scoperto: Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole. Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a: - cosmetici, medicinali, articoli sanitari; - gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo. La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da: - dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato; - rottura non conseguente a incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore; - furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave; - furto dell'intero veicolo; - furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato. Fermi i massimali indicati in precedenza l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 175,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. Gli oggetti acquistati nel corso del viaggio sono rimborsati solo dietro presentazione della ricevuta d'acquisto originale. Sono esclusi dalla garanzia: - denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida; tutti i sinistri verificatisi |
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Pag 10 durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata; - i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo; - i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; - il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave; - il caso di furto senza scasso del bagagliaio del veicolo; - il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo o comunque visibile dall'esterno; - il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa pubblica custodita tra le ore 20 e le ore 7; - gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili). Obblighi dell'Assicurato: In caso di sinistro, successivamente, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), presentando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Polizza; - copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno; - copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto; - le circostanze dell'accaduto; - l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto; - i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno; - copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno; - giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute; - fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto; - fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso: - copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti; - copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso. Criteri per la liquidazione del danno: Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi. 2. Spese per ritardata consegna del bagaglio Qualora l'Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Massimale: Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per sinistro e per periodo di validità della Polizza. Sono esclusi dalla garanzia: - il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato; - tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio. Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato dovrà inviare una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dall'avvenuta consegna. - Fatture, ricevute, scontrini comprovanti il valore dei beni acquistati. INTEGRAZIONI Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse a viaggi o dal vettore aereo, una penale, Europ Assistance modifica (esclusa la tassa di iscrizione). La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per: a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso : - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati, o del Socio/Cont persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; - di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso. In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico; b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato; e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio. |
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Pag 11 f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato a Centrale Operativa della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca il luogo di partenza del viaggio. h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di rifacimento. i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio. Decorrenza e operatività: La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza. Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che la Polizza sia sottoscritta tassativamente il giorno di iscrizione al viaggio o di conferma da parte dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi o acquisto/prenotazione della biglietteria aerea. Massimale: Viene rimborsata per intero la penale addebitata a concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza che non potrà mai essere superiore a Euro 5000,00 per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro. Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in Scoperto: In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02/58.28.68.28 attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio. Europ Assistance potrà provvedere, con il consenso rendere impossibile la partecipazione al viaggio. In tal caso la penale sarà di uno scoperto pari al 10% di Europ Assistance e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti: 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio. In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà di uno scoperto pari al 25%. da alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%. In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata o scoperto pari al 10% Sono esclusi dalle garanzie: 1) i casi di rinuncia causati da: - infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a - infortunio verificatosi anteriormente al momento della al momento della sottoscrizione della polizza; - stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio; -mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a) - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti. - furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio. - a parziale deroga dell art. 1.4 Esclusioni sono esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza 2) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa. 3) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio/locazione. Obblighi dell'Assicurato: In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02/58.28.68.28. attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, rto inferiore come indicato previsti al paragrafo sopra, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso proprio medico al fine di impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio Assistance di inviare il medico, verrà applicato uno Europ Assistance si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico. Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni : - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di polizza; - la causa dell'annullamento o della modifica; |
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Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una della persone indicate al punto a), la denuncia dovrà riportare: - tipo patologia - inizio e termine della patologia. dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. -Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - i seguenti documenti: - copia della polizza; - in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; - in caso di ricovero, copia della cartella clinica; - in caso di decesso, il certificato di morte; - in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili; - in caso di smarrimento/ furto/ rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/ smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento; - certificazione e documentazione atta a dimostrare ecipare al viaggio - scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo; - ricevute (acconto, saldo,penale) di pagamento del viaggio o locazione; - estratto conto di conferma prenotazione emesso - fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata; - programma e regolamento del viaggio; - documenti di viaggio (visti, ecc.); - contratto di prenotazione viaggio. In caso di penale addebitata dal vettore aereo: del biglietto o documento analogo; - ricevuta di pagamento del biglietto; - dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata; - copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale; - originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale; Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio/locazione non utilizzati dall'Assicurato. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio, in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale. La garanzia è prestata, nei limiti del massimale in seguito previsto. L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. L'assicurazione vale inoltre per: - la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50; - la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 78,00 per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale; - la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli; - le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio; - la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo; - l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande. L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da: - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Massimale: La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva di Euro 250.000,00 per capitali, interessi e spese per sinistro e per periodo di validità della Polizza. Esclusioni Sono esclusi i danni: a. da furto; b. da incendio; c. derivanti dalla proprietà di locali e dei relativi impianti fissi; d. derivanti da: 1. circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2. navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a m. 7,50; 3. impiego di aeromobili; 4. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e. 1. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione; 2. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; f. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente, nonché gli iscritti contemporaneamente al viaggio; b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Pluralità di assicurati Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Obblighi dell'Assicurato In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto a Europ Assistance entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'Assicurato dovrà inviare la denuncia scritta a: Europ Assistance S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta L'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione sinistri - R.C. della Famiglia). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita |
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Pag 13 totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Gestione delle vertenze e spese di resistenza Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione del le suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. ASSICURAZIONE DEL PASSEGGERO DI AEROMOBILI CONTRO GLI INFORTUNI IN VOLO Qualora l'Assicurato subisse un infortunio, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aereo club Europ Assistance corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza. In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi all'Assicurato al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze la garanzia comprende, oltre agli infortuni di cui sopra, anche l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza o di altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a Polizze infortuni comuni non potrà superare i seguenti importi: - per persona, Euro 500.000,00 per il caso di morte, Euro 500.000,00 per il caso di invalidità permanente; - complessivamente per aeromobile, Euro 5.000.000,00 per il caso morte Euro 5.000.000,00 per il caso invalidità permanente. eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende ne è disceso. Il caso di morte Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, l'indennizzo è dovuto solo se la morte stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Il caso di invalidità permanente Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente, l'indennizzo è dovuto solo se l'invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Franchigia: La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie: - 5% sulle somme assicurate fino a Euro 250.000,00; - 10% sulle somme assicurate eccedenti Euro 250.000,00. Nel caso in cui l'invalidità permanente fosse di grado superiore al 30% della totale, la liquidazione dell'indennità avverrà senza deduzione di alcuna franchigia. Durata: Per la durata della copertura si deve fare riferimento a quanto espressamente riportato nel Modulo di Polizza. La durata potrà essere di: 24 ore; 48 ore; due periodi anche non consecutivi, di 24 ore ciascuno; più giorni. L'assicurazione "24 Ore" decorre dall'ora indicata in Polizza oppure, qualora sia stato indicato il numero del biglietto, dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto. L'assicurazione continuerà ad aver valore oltre il limite di tempo prefissato, in caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche o per avverse condizioni atmosferiche. Sono esclusi dalla garanzia: gli infortuni: a. verificatisi in occasione di voli effettuati: su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri; su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all'Assicurato; b. verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative |
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Pag 14 prove preparatorie; c. causati in tutto o in parte da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario; d. causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; e. causati da guerra e insurrezioni; f. causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Obblighi dell'Assicurato: In caso di infortunio, successivamente al contatto telefonico con la Centrale Operativa, l'Assicurato (o i suoi eredi) dovrà inviare, entro 15 giorni dal sinistro, una denuncia scritta indirizzata a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri-Infortuni Volo) ed indicando: - il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; - il numero di Polizza; - il luogo, il giorno e l'ora del sinistro; - le cause che lo hanno determinato; - il certificato medico; - l'eventuale verbale redatto dalle Autorità di volo intervenute. Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato. Criteri di liquidazione del danno: Europ Assistance corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non fosse fisicamente integro e sano, saranno indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di preesistente riduzione anatomico-funzionale di un arto/organo colpito da infortunio, l'indennità per invalidità permanente sarà ridotta in considerazione del grado di invalidità preesistente. ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO Art. A - Oggetto e delimitazione del rischio Art. A.1. Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente. L'assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza. Art. A.2 - Altri rischi compresi Sono compresi in garanzia anche: 1. gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti; 2. l'asfissia non di origine morbosa; 3. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 4. l'annegamento; 5. la folgorazione; 6. l'assideramento o il congelamento; 7. i colpi di sole, di calore o di freddo; 8. le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; 9. gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; 10. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; 11. le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura; 12. gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. A.3 - Infortuni causati da guerra e insurrezione A parziale deroga del successivo Art. A4 "Rischi esclusi dall'assicurazione", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione. Art. A.4 - Rischi esclusi dall'assicurazione Sono esclusi gli infortuni causati: 1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2. dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio; 3. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; 4. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 5. dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; 6. da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; 7. da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. A.3 "Infortuni causati da guerra e insurrezione"; 8. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: 9. di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; 10. dello sport del paracadutismo; 11. dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idroscì, immersione con autorespiratore, kite-surfing; 12. di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria. Art. A.5 - Limiti di età L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio. L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. Art. A.6 - Rinuncia al diritto di surrogazione Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art.A.7 - Sport pericolosi (La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se è stato pagato il relativo premio). A parziale deroga dell'art. A.4, Punto 11 "Rischi esclusi", l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento, a livello amatoriale, dei seguenti sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti |
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Pag 15 marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci e immersione con autorespiratore, kite-surfing. Art. B - GARANZIE Art. B.1 - Morte Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Art. B.2 - Morte presunta Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata. Art. B.3 - Invalidità permanente Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente, l'indennizzo è dovuto solo se l'invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art. B.4 - Franchigia assoluta sulla Invalidità Permanente La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia del 5%. Pertanto Europ Assistance non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 5% della totale, Europ Assistance liquida l'indennità solo per la parte eccedente. Resta inteso che per invalidità permanenti di grado superiore al 20% della totale, l'indennità verrà liquidata integralmente senza deduzione di alcuna franchigia. Art. C - DENUNCIA SINISTRI Art. C.1 - Obblighi dell'Assicurato In caso di infortunio, successivamente al contatto telefonico con la Centrale Operativa, l'Assicurato (o i suoi eredi) dovrà inviare, entro 15 giorni dal sinistro, una denuncia scritta indirizzata a Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Infortuni in Viaggio) ed indicando: - il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; - il numero di Polizza; - il luogo, il giorno e l'ora del sinistro; - le cause che lo hanno determinato; - il certificato medico; - l'eventuale verbale redatto dalle Autorità di volo intervenute. Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato. Art. C.2 - Criteri di indennizabilità Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. B.4 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art.1) Oggetto dell'Assicurazione Europ Assistance assicura, in sede stragiudiziale e dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia. Tali oneri sono: - gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del sinistro; - le spese giudiziali; Assistance , di periti di parte e gli onorari di quelli - le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di Le garanzie valgono per: e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresi i casi di esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici, a parziale deroga di quanto previsto al comma che segue; b. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; |
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Pag 16 c. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per presunta responsabilità penale all'estero. Le garanzie sopra descritte non vengono prestate se concernenti: a. qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e di lavoro dipendente; b. la proprietà e la circolazione stradale relative ai veicoli a motore; c. la locazione e diritti relativi ad immobili o parti di essi. Art. 2) Insorgenza del sinistro La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che iniziano durante il contratto. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Per insorgenza del sinistro si intende: - per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del sinistro che ha originato il diritto al risarcimento; abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo sinistro o fatto. Art. 3) Denuncia del sinistro e libera scelta del legale ente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad Europ Assistance Italia Spa, Ufficio Liquidazione Sinistri, Milano, Piazza Trento n°8, fax 02 58384210, oppure contattando il Numero Verde 800 085820. In ogni caso deve fare pervenire ad Europ Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro cinque giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di Art. 4) Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa a. informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b. conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. necessari a proprie spese secondo le norme fiscali, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Art. 5) Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove non ci riesca, se le pretese caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini sce oggetto di garanzia fungano in qualità di difensore che di domiciliatari nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione di Europ Assistance. La nomina di un eventuale perito di parte viene concordata con Europ Assistance. Europ Assistance non è esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito Assistance, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese Assistance si impe diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 6) Recupero di somme Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano le spese liquidate in sede giudiziale o concordate transattivamente vanno invece a favore di chi le ha sostenute o anticipate. Art. 7) Estensione Territoriale nistri che insorgano in tutto il mondo. La prestazione è operante solo nei paesi nei quali esistano Filiali o Corrispondenti Europ Assistance. Art. 8) Massimale Le garanzie previste dalla presente Polizza vengono prestate fino al massimale di euro 2.500,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo. Art. 9) Esclusioni Sono escluse dalla garanzia: a. le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b. le vertenze in materia fiscale ed amministrativa; c. le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d. le vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e. le vertenze per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f. le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli stradali, di imbarcazioni o aeromobili; g. le vertenze per fatti dolosi delle persone assicurate; h. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento i. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione curato viene perseguito in sede penale. ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di: - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione di "Rientro Sanitario" in base alle condizioni contrattuali; - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione "Rientro Anticipato" in base alle condizioni contrattuali; - dirottamento dell'aereo sul quale l'Assicurato sta |
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Pag 17 compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria; Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduta calcolata come specificato nel paragrafo "Criteri di liquidazione del danno". Massimale: Per l'operatività della garanzia la somma assicurata, riportata nel Modulo di Polizza, deve essere pari al valore di acquisto del viaggio. Sono escluse dalla garanzia le interruzioni del viaggio causate da: - rientro sanitario di persona di età superiore a 80 anni; - malattie preesistenti al momento della sottoscrizione della garanzia; - stato di gravidanza o situazioni patologiche da essa conseguenti; - malattie nervose e mentali; - malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio. Obblighi dell'Assicurato: Successivamente all'interruzione del viaggio l'Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio) ed indicando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Polizza; - la causa dell'annullamento; - programma del viaggio; - data del rientro; - certificato di pagamento del viaggio. Criteri di liquidazione del danno: Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il numero di giorni previsti inizialmente, e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato. Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio, si considerano come un unico giorno. MODULO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO Da inviare a EUROPASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento 8 - 20135 Milano COGNOME NOME VIA NR. TELEFONO CITTÀ PR CAP NR. DI PO LIZZA LUOGO E DATA DEL SINISTRO Oggetto: DENUNCIADISINISTRO Da compilare con breve descrizione del sinistro POLIZZA VIAGGI NOSTOP - Barrare la casella interessata ed allegare la documentazione di seguito specificata fermo restando che in casi particolari può essere richiesta ulteriore documentazione così come previsto dall'art. 1.8 RIMBORSO SPESE MEDICHE Documentazione da allegare: - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito; - in caso di ricovero, copia della cartella clinica; - originali delle ricevute per le spese sostenute; - prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati. RIFACIMENTO VIAGGIO Documentazione da al legare: - la causa di annullamento - programma del viaggio; - data del rientro; - certificato del pagamento del viaggio. INFORTUNI IN VOLO Documentazione da allegare: - specificare il luogo, il giorno l'ora del sinistro; - cause che lo hanno determinato; - certificato medico; - eventuale verbale redatto dalle Autorità di volo intervenute. INFORTUNI IN VIAGGIO Documentazione da allegare: - il luogo, il giorno e l'ora del sinistro; - le cause che lo hanno determinato; - il certificato medico; - l'eventuale verbale redatto dalle Autorità intervenute. BAGAGLIO Documentazione da allegare: - copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno; - copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto; - le circostanze dell'accaduto; - l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto; - i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno; - copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno; - giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute; - fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto; fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista nel settore. Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso: - copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti; - copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso. In caso di ritardata con segna del bagaglio allegare: - fatture, ricevute, scontrini comprovanti il valore dei beni acquistati - dichiarazione dell'ora dell'avvenuta consegna rilasciata dalla società di gestione aeroportuale o dal vettore aereo. ANNULLAMENTO VIAGGIO Documentazione da allegare: - in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; - in caso di ricovero, copia della cartella clinica; - in caso di decesso, il certificato di morte; - in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili; - in caso di smarrimento/ furto/ rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/ smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento; - certificazione e documentazione atta a dimostrare ecipare al viaggio - scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo; - ricevute (acconto, saldo,penale) di pagamento del viaggio o locazione; - estratto conto di conferma prenotazione emesso - fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata; - programma e regolamento del viaggio; |
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Pag 18 - documenti di viaggio (visti, ecc.); - contratto di prenotazione viaggio. In caso di penale addebitata dal vettore aereo: del biglietto o documento analogo; - ricevuta di pagamento del biglietto; - dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata; - copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale; - originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale; RESPONSABILITÀ CIVILE Documentazione
da allegare: - descrizione circostanziata dei fatti che hanno comportato
i danni a terzi e, ove tenuto, copia della denuncia presentata
all'Autorità competente; - richiesta di risarcimento dei danni da parte
del terzo danneggiato; - eventuale riproduzione fotografica delle cose o
delle parti di cosa danneggiate.
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Pag 19 COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero: 800-111800 02.58.28.68.28 tutte le telefonate successive alla prima saranno a carico della Centrale Operativa. tipo di intervento richiesto; nome e cognome; numero della Polizza; recapito telefonico. Fax 02.58384234 Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. |
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